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Piu’ dai ... meno versi

Siamo nel momento della dichiarazione dei redditi.

Ricordiamo a tutti voi sponsor che la vostra donazione a Care & Share Italia Onlus-ONG, che dal 2007 è diventata una Organizzazione Non Governativa, oltre che detraibile (nel limite del 19% dell’importo per importi non superiori a € 2.065,83), è deducibile nei limiti del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di € 70.000,00 annui.

Questo per le persone fisiche

In estrema sintesi questo significa per una donazione ipotetica di 270 euro:

- detrazione: vi ritroverete in busta paga (normalmente a luglio o agosto) una somma pari a € 51,30

- deduzione: la donazione concorrerà ad abbattere il vostro imponibile IRPEF. Compatibilmente con il vostro scaglione Irpef questo potrà molto probabilmente permettervi un maggior risparmio.

Naturalmente la possibilità di optare per una forma fiscale o l’altra, la dovete verificare con il Caaf o il commercialista.

Quindi più dai … meno versi.

La normativa fiscale sulle ONG è reperibile anche al link seguente:

-> agenzie entrate ong <-

La normativa fiscale sulle Onlus è reperibile al link:

-> agenzie entrate onlus <-

VI RICORDIAMO CHE SU 730, CUD E UNICO E’ POSSIBILE LASCIARE A CARE & SHARE IL PROPRIO 5 PER MILLE. E’ UNA DONAZIONE NON ALTERNATIVA AL 8 PER MILLE E SOPRATTUTTO NON ONEROSA PER IL CONTRIBUENTE. BASTA RIPORTARE IL COD. FISC. DI CARE & SHARE 94048560273 E APPORRE LA PROPRIA FIRMA SULLO SPAZIO APPOSITO


IL NUMERO DA SCRIVERE E’: 94048560273

Esempio 1 – Mod. 730 –

Esempio 2 – UNICO –

Esempio 3 – CUD -



Questo per le persone giuridiche

  • deducibilità ai fini dell’IRES delle erogazioni liberali non superiori a € 2.065,83 (art. 100, secondo comma, lett. h, D.P.R. 917/86);
  • deducibilità ai fini dell’IRES delle erogazioni liberali per importi non superiori al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art. 100, secondo comma, lett. h, D.P.R. 917/86);
  • le liberalità in denaro o in natura sono deducibili dal reddito delle persone giuridiche nei limiti del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di € 70.000,00 annui (art. 14, D.L. 14.3.2005, n. 35 convertito in legge 14.5.2005, n. 80).

La deducibilità ex art. 14, D:L: 35/2005 non può cumularsi con altre agevolazioni fiscali a titolo di deduzione o detrazione previste da altre disposizioni.